D.M. 03.11.1989 e successive modifiche ed integrazioni. Reg. UE 883/04, 987/09 Dgls 38/14 e Circolare n. 33 del 12.12.1989
Autorizzazione e rimborso indiretto ricovero ospedaliero all'estero in Centri di Altissima Specializzazione all'estero.
Per ottenere l’autorizzazione al trasferimento per cure, la persona interessata o familiare/delegato, deve presentare al Distretto Sanitario di appartenenza:
• la domanda di autorizzazione
• la proposta di un medico specialista, adeguatamente motivata in ordine all’impossibilità di fruire delle prestazioni in Italia, tempestivamente o in forma adeguata al caso clinico. La proposta del medico deve contenere l’indicazione della struttura estera prescelta per la prestazione.
• l’ulteriore documentazione eventualmente richiesta dalla Commissione Medica del CRR (Centro Regionale di Riferimento) prescritta dalle disposizioni regionali
L’ASP provvederà alla trasmissione della domanda e della documentazione al Centro di Riferimento Regionale (CRR) territorialmente competente.
Il CRR, valuterà la presenza dei requisiti richiesti (impossibilità di ricevere le cure necessarie in Italia, tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico) e l'appropriatezza della struttura estera ed esprimerà un parere motivato, trasmettendolo all’ASP.
Il parere positivo costituisce autorizzazione al trasferimento per cure che l’ASP trasmetterà tempestivamente all’interessato
L’Ufficio Distrettuale procederà quindi, successivamente alla presentazione delle spese quietanzate, alla contabilizzazione e all’invio alla Regione della richiesta di autorizzazione alla liquidazione, a norma di legge.
Ricevuto il parere positivo della Regione la Direzione dell’ASP delibererà la liquidazione della spesa di rimborso approvata.
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