Accesso Civico Generalizzato

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Accesso Civico Generalizzato

Responsabile Ufficio Trasparenza e Anticorruzione

Dr.  Francesco Laviola

v.le degli Alimena, 8 Cosenza

Accesso civico generalizzato
Con il Decreto legislativo 33/2013, come modificato dal D.Lgs  97/2016 “decreto trasparenza”, all’art. 5 e 5 bis è stata introdotta una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è definita Freedom of information act (Foia). Questa nuova forma di accesso prevede che chiunque può accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione (per i quali permane, comunque, l’obbligo dell’ amministrazione di pubblicare quanto richiesto, nel caso in cui non fosse già presente sul sito istituzionale), ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l’obbligo di pubblicazione e che l’amministrazione deve quindi fornire al richiedente.

Procedura
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
Nel caso in cui nell’istanza vengono individuati soggetti controinteressati, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, del D. Lgs 33/2013, bisogna dare comunicazione agli stessi. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta.
Nei casi di diniego  totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
L’accesso civico di cui all’articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego  è necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

  • La sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
  • La sicurezza nazionale;
  • La difesa e le questioni militari;
  • Le relazioni internazionali;
  • La politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
  • La conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
  • Il regolare svolgimento di attività ispettive.

L’accesso di cui all’art. 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

  • La protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina in materia;
  • La libertà e la segretezza della corrispondenza;
  • Gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

Come presentare l’istanza
L’istanza deve essere inviata esclusivamente per via telematica al referente per l’accesso civico compilando l’apposita modulistica.

Accesso Civico semplice e generalizzato

Documentazione da allegare:
Documento d’identità in corso di validità del richiedente

Modulo istanza: istanza_accesso_generalizzato_10lug2017

Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso  agli atti e ai documenti amministrativi, all’accesso civico semplice e all’accesso civico generalizzato – estratto accesso civico generalizzato: Regolamento_Accesso_generalizzato-estratto

Ultimo aggiornamento: 17/03/2026, 13:26

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